Massima: In seguito alle modifiche operate, direttamente o indirettamente, dalle leggi 2 agosto 1975, n. 393, e 22 luglio 1975, n. 382, negli artt. 2, comma primo, 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto, e 5, comma secondo, legge 18 dicembre 1973, n. 880 ("Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica") sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei confronti delle suddette disposizioni, con ricorso della Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, e 9, nn. 6 e 10, in relazione all'art. 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato dello Statuto per il Trentino-Alto Adige).
Massima: Deve ritenersi che nella formula "fatti salvi i poteri delle Regioni a statuto speciale", contenuta nell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica), siano implicitamente incluse le due Provincie di Bolzano e di Trento, in considerazione delle analoghe caratteristiche che contrassegnano le Regioni a statuto speciale e le due Provincie in cui si articola quella del Trentino-Alto Adige: identicamente dotate, le une come le altre, di autonomia garantita da statuti differenziati, adottati con leggi costituzionali. E' pertanto da escludersi che la legge n. 880 del 1973 si applichi alla Provincia di Bolzano in tutte le sue disposizioni attualmente vigenti.
Leggi di più...- strumentalita' rispetto alla produzione e distribuzione (nazionalizzate) dell'energia elettrica·
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