Articolo 5 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
10 ottobre 1993
Art. 5.


La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2))
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1993
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