Articolo 14 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 dicembre 1972
Art. 14.


E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
E' altresi' obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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