Articolo 70 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 69Articolo 71
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
19 dicembre 1989
Art. 70.





((1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale,
riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi
consumata))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1989
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