Articolo 86 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 85Articolo 83
Versione
5 dicembre 1972
Art. 86.


Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.
Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessita' d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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