1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del ettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) ((un decimo)) dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N.191 .