((Il Consiglio provinciale puo' essere sciolto quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio provinciale puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Con lo stesso decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere
improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua
convocazione.
Il nuovo Consiglio provinciale e' convocato dalla commissione
entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta
lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio
provinciale.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione
puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale))