Provvedimento: […] Al proposito, si osserva che l'art. 48 bis del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera aa), della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sancisce che “I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni”, con disposizione assolutamente simmetrica a quella di cui all'art. 122, 4° comma, della Costituzione, che a propria volta prevede che “I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni” .
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