Massima: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento all'art. 52 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo. Poiché l'indicato provvedimento è di esclusiva spettanza del Presidente del Consiglio, dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220, è priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri.
Massima: Non sono fondate, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alle norme del Titolo VI del medesimo statuto, come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 587 e 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. […]
Leggi di più...- obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al dipartimento della funzione pubblica·
- norme della legge finanziaria 2007·
- amministrazione pubblica·
- riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia «coordinamento della finanza pubblica»·
- partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a società e consorzi·
- non fondatezza delle questioni.·
- esclusione·
- ricorso delle province autonome di bolzano e trento