Articolo 52 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 51Articolo 56
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 52.





Il ((Presidente della Provincia)) ha la rappresentanza della
provincia.
Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni.
Il ((Presidente della Provincia)) determina la ripartizione
degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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