Articolo 4 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
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5 dicembre 1972
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Versione
10 ottobre 1993
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 4.





In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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