Articolo 104 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 103Articolo 105
Versione
5 dicembre 1972
>
Versione
16 febbraio 2001
Art. 104.





((Fermo quanto disposto dall'articolo 103)) le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente