Articolo 17 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 dicembre 1972
Art. 17.


Con legge dello Stato puo' essere attribuita alla regione e alle province la potesta' di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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