Articolo 25 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
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Versione
5 dicembre 1972
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 25.





((Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli
provinciali di Trento e di Bolzano))
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo ((in Provincia di
Bolzano)) e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. ((Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno)) L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle ((elezioni
dei Consigli provinciali)) nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli ((...)) provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto
di voto nel comune di precedente residenza.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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