Articolo 61 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 60Articolo 62
Versione
5 dicembre 1972
Art. 61.


Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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