Massima: È estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 24, 26, 31, 69 e 79 dello Statuto regionale e agli artt. 119 e 121 Cost., nella parte in cui prevede che determinati risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa regionale siano destinati a specifici fondi di cui al comma 48 della medesima legge, in quanto la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, l'estinzione del procedimento.
Leggi di più...- asserita lesione della sfera di autonomia regionale·
- inammissibilità della questione.·
- carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata·
- devoluzione al bilancio dello stato per essere destinati all'apposito fondo di cui al comma 48·
- bilancio e contabilità pubblica·
- asserita lesione della potestà regolamentare dell'assemblea regionale·
- ricorso della regione siciliana·
- difetto di motivazione