Articolo 7 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 6Articolo 8
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5 dicembre 1972
Art. 7.


Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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