Articolo 74 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 73Articolo 75
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
1 gennaio 2010
Art. 74.





((1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra
non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2010
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