Articolo 68 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 67Articolo 69
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5 dicembre 1972
Art. 68.


Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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