Articolo 82 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 81Articolo 79
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
19 dicembre 1989
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Versione
1 gennaio 2010
Art. 82.





((1. Le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio
delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi
operativi con le agenzie fiscali))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2010
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