Articolo 10 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 10.





Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi
statali, sentiti il ((Presidente della Provincia)) e i sindaci
interessati.
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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