Articolo 99 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 98Articolo 100
Versione
5 dicembre 1972
Art. 99.


Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto e' prevista la redazione bilingue.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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