Articolo 81 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 80Articolo 78
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
19 dicembre 1989
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 81.





Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di
Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento
delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare ((fra il Presidente della relativa Provincia)) ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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