Articolo 44 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 43Articolo 45
Versione
5 dicembre 1972
Art. 44.


La giunta regionale e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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