Articolo 2 del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1
Articolo 1Articolo 3
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26 gennaio 1999
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16 gennaio 2000
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1 gennaio 2007
Art. 2. 1. Ai fini della costituzione della societa' Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o piu' direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle societa' da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla societa' Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.
2. Al capitale sociale iniziale della societa' Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilita' del Fondo di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208 . Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla societa'.
3. Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della societa' Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entita'.
4. Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 , a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla societa' Sviluppo Italia.
5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali ((. . .)) interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'. Il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Statoregioniautonomie locali.
(( 6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento )) ((2)) (( 6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'. )) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 464) che "All' articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 , le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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