Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 ottobre 2011
Art. 7. 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141 , la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «trentacinque».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 141 del 2000 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 1 (Limite di eta'). - 1. Per l'ammissione al concorso per procuratore dello Stato, i candidati non debbono aver superato l'eta' di anni trentacinque alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.».
Entrata in vigore il 15 ottobre 2011
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