Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 12
Articolo 3
Versione
29 febbraio 1976
Art. 4.
L'art. 17 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986 , e' sostituito dal seguente:
"La sovvenzione e' corrisposta agli iscritti o ai superstiti elencati nel precedente art. 14, su domanda degli interessati da presentarsi al consiglio di amministrazione della Cassa entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio o da quella del decesso dell'iscritto".

Entrata in vigore il 29 febbraio 1976
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