a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi.
c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.
Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).
1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da' immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213 .
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 , nel testo introdotto dall' art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 , come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome".