ARTICOLO 7
Deroghe
Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle societa' dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:
a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure
b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale.
Deroghe
Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle societa' dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:
a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure
b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale.