Articolo 7 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 21
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 febbraio 2003
ARTICOLO 7
Deroghe

Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle societa' dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:

a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure
b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente