Articolo 14 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 21
Articolo 13Articolo 15
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14 febbraio 2003
ARTICOLO 14
Entrata in vigore

Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003
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