ARTICOLO 14
Entrata in vigore
Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.
Entrata in vigore
Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.