Articolo 15 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 21
Articolo 14
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14 febbraio 2003
ARTICOLO 15
Durata e scadenza

Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni.
Successivamente esso rimarra' in vigore fino alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. Le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per gli investimenti effettuati durante la sua vigenza per un periodo di venti anni a partire dalla data di scadenza dell'Accordo, fatta salva la successiva applicazione delle norme del diritto, internazionale generale.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a (illeggibile) il 21/8/2001, in due(2) esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.




PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA





Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003
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