Articolo 11 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 21
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 febbraio 2003
ARTICOLO 11
Applicazione di altre disposizioni

Qualora la legislazione di entrambe le Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, attualmente vigenti o stabiliti successivamente tra lo Parti Contraenti, oltre al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano diritto ad un trattamento piu' favorevole agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente di quanto disposto dal presente Accordo, saranno tali norme a prevalere sul presente Accordo.
Qualora, per effetto di legge, regolamenti, o altre disposizioni o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente conceda a un investitore dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello disposto nel presente Accordo, sara' il trattamento piu' favorevole ad essere applicato.
Qualora, dopo la data in cui e' stato effettuato l'investimento, si effettui una modifica alle leggi, regolamenti, atti o disposizioni di politica economica che governano direttamente o indirettamente l'investimento, si applichera' lo stesso trattamento applicabile ad esso al momento in cui detto investimento e' stato effettuato, previa richiesta dell'investitore.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente