Articolo 5 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 21
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14 febbraio 2003
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, per una durata determinata o indeterminata, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, fatte salve le disposizioni specificatamente previste dalle legislazioni ed i regolamentari vigenti, nazionali o locali, nonche' dalle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni competenti.
Gli investimenti di cittadini e societa' delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (in seguito denominate esproprio) nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per motivi di utilita' pubblica connessa a necessita' interne di detta Parte, su base non discriminatoria, e contro un risarcimento immediato, totale ed effettivo. Tale risarcimento e' equivalente al valore reale di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima dell'esecuzione dell'esproprio o dell'annuncio pubblico della relativa decisione di esproprio, a seconda di quale dei due momenti e' cronologicamente precedente, e' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile il giorno in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e' annunciata o resa pubblica, deve includere gli interessi calcolati al tasso "LIBOR" (London Interbanking Offered Rate), dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, e deve essere versato senza ritardi e, comunque, essere effettuabile e trasferibile entro sei mesi. Qualora ci fossero difficolta' nello stabilire il valore reale di mercato, esso sara' determinato secondo le norme di valutazione internazionalmente riconosciute. Il cittadino o la societa' in causa ha diritto, in conformita' con la legislazione della Parte Contraente espropriante, ad un riesame immediato del proprio caso o della stima del proprio investimento da parte delle autorita' giudiziarie o di altra Autorita' indipendente di detta Parte, in conformita' con i principi disposti nel presente paragrafo.
Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' registrata o costituita ai sensi della legislazione in vigore in una qualsiasi parte del proprio territorio, di cui sono azionisti cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente, essa deve garantire che le disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo siano applicate in modo da assicurare un risarcimento immediato, totale ed effettivo a detti cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente, considerando la loro partecipazione in detta societa', come specificato nei documenti costitutivi di quest'ultima.
Qualora, a seguito di un esproprio, il bene in questione non sia stato, in parte o in toto, utilizzato ai fini previsti, esso puo' essere riacquistato dal proprietario, o dagli aventi diritto, a prezzo di mercato.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003
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