ARTICOLO 8
Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti
Le controversie che possono insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti, sono, per quanto possibile, composte tramite consultazioni e trattative.
2. Qualora tali controversie non possano essere composte come disposto nel paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data della domanda scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
a) al foro competente della Parte Contraente; b) a un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (CIRDI) in conformita' con le regole del Centro.
3.(a) Nel caso di arbitrato di cui all'Articolo 8.2.b, Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri nominati in conformita' con l'Articolo 7 del regolamento della CNUDCI.
(b) La sede dell'arbitrio sara' Stoccolma, in Svezia, o qualsiasi altra sede convenuta dagli Arbitri, con l'accordo delle parti.
4. La decisione del tribunale arbitrale dovra' comunque applicare le disposizioni del presente Accordo ed i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti, Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno soggetti ai rispettivi ordinamenti nazionali, in conformita' con le convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte contraente.
5. La lingua dell'arbitrato sara' l'inglese.
6. Nel caso in cui l'investitore ed un organismo di' una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo.
7. Le Parti Contraenti s'asterranno dal trattare per via diplomatica controversie deferite al Centro (CIRDI) o a un tribunale arbitrale salvo che:
a) il segretario generale del Centro o un tribunale arbitrale decida che la controversia non rientri nella propria giurisdizione, oppure
b) l'altra Parte Contraente non abbia osservato o eseguito il lodo emesso da un tribunale arbitrale.
Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti
Le controversie che possono insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti, sono, per quanto possibile, composte tramite consultazioni e trattative.
2. Qualora tali controversie non possano essere composte come disposto nel paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data della domanda scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
a) al foro competente della Parte Contraente; b) a un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (CIRDI) in conformita' con le regole del Centro.
3.(a) Nel caso di arbitrato di cui all'Articolo 8.2.b, Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri nominati in conformita' con l'Articolo 7 del regolamento della CNUDCI.
(b) La sede dell'arbitrio sara' Stoccolma, in Svezia, o qualsiasi altra sede convenuta dagli Arbitri, con l'accordo delle parti.
4. La decisione del tribunale arbitrale dovra' comunque applicare le disposizioni del presente Accordo ed i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti, Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno soggetti ai rispettivi ordinamenti nazionali, in conformita' con le convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte contraente.
5. La lingua dell'arbitrato sara' l'inglese.
6. Nel caso in cui l'investitore ed un organismo di' una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo.
7. Le Parti Contraenti s'asterranno dal trattare per via diplomatica controversie deferite al Centro (CIRDI) o a un tribunale arbitrale salvo che:
a) il segretario generale del Centro o un tribunale arbitrale decida che la controversia non rientri nella propria giurisdizione, oppure
b) l'altra Parte Contraente non abbia osservato o eseguito il lodo emesso da un tribunale arbitrale.