Articolo 2 del Decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 maggio 1993
Art. 2. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quarto comma dell'art. 27 e' inserito il seguente comma:
"La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all' art. 96- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli";
b) dopo l'art. 27 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' indicate al comma 2 dell'art. 96- bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
3. Ove ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. Alla richiesta deve essere allegata la certificazione delle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesta la ricorrenza dei requisiti. Copia della documentazione deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .".
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) come modificato dal presente provvedimento, e' il seguente:
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle societa' e associazioni indicate nell' art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5.
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.
La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all' art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all' art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.
La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all' art. 96- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli".
- Per il testo dell'art. 96- bis al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 , si veda l'art. 1 del decreto qui pubblicato.
- Per il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 11 della citata legge n. 413/91 , si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 10 maggio 1993
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