Articolo 3 del Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 giugno 1996
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Versione
4 agosto 1996
Art. 3. Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da
considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti
ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi. 1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puo' essere individuata in difformita' dalle obbligazioni, modalita' e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilita' nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali. (( 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 e' effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre modalita' diverse di deposito ai fini di cui al presente comma )) 3. All' articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.".
4. A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all' articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 4 agosto 1996
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