Articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 20
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 febbraio 1991
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Versione
1 gennaio 2006
Art. 4. (( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 )) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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