Articolo 84 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 84.

(Art. - 23, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6 , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

I professori di ruolo, ancorche' alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioe' adunanze di Consigli delle Universita' o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato. Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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