Articolo 87 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 87.

( Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° la censura;
2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione;
4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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