Articolo 200 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 199Articolo 201
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22 dicembre 1933
Art. 200.

( Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Universita' o di un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario.
Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresi' per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti, Le disposizioni peraltro di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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