Articolo 170 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 169Articolo 171
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22 dicembre 1933
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9 agosto 2002
Art. 170.

( Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148))
Entrata in vigore il 9 agosto 2002
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