( Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).
I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148))