Articolo 30 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 30.

( Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549 ).

Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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