Articolo 191 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 191.

( Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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