Articolo 189 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 188Articolo 190
Versione
22 dicembre 1933
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Versione
27 maggio 1945
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Versione
28 marzo 1948
Art. 189.

(Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20 , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55 . R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 ).


Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto.

((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere))

Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 28 marzo 1948
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