Articolo 6 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 dicembre 1933
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Versione
12 novembre 1944
Art. 6.

( Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1° , R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9 , R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1° , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1 , R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29 ).

Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita':
1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; ((Corpo accademico))
2° senato accademico;
3° Consiglio di amministrazione;
4° presidi delle Facolta' e delle Scuole;
5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole.

Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'.

Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.
Entrata in vigore il 12 novembre 1944
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