Articolo 79 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 79.

( Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi gia' ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianita' e, il grado che occupava al momento della nuova nomina.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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