Articolo 168 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 168.

(Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925. n. 1604 - Art. 10, ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 ).

La laurea in scienze politiche e equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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