Articolo 85 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 85.

( Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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