Articolo 203 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 203.

( Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227).

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Universita' e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Alle Universita', e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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