Articolo 18 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 18.

(Art. 2, comma ultimo, e 6 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2 , R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, lettera a) , R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3 , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

Gli statuti delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A determinano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti del bilancio dell'Universita' o Istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa.
Gli statuti delle Universita' e degli istituti di cui alla tabella B contengono l'indicazione delle Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che li costituiscono, in virtu' delle convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, e in relazione alle disposizioni dell'art. 20.
Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni Universita' o Istituto determina, per ciascuna Facolta', Scuola, Corso o Seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con chi debbono essere impartite.
Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonche' le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate.
Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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