(Articoli 4, comma 2°, e 5 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 1° e 2° , R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 21 , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 44 , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).
Le lauree e i diplomi conferiti dalle Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.
L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:
a) abbiano conseguito presso Universita' o Istitui superiori la laurea o il diploma corrispondente;
b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.